Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Tanto le sanzioni penali quanto quelle amministrative https://www.avvocatoonlinechat.com/studio-legale-italiano-zurigo-svizzera.html